Si dovrà ripetere la gara tra Casal Barriera e Vis Subiaco, sospesa per l'ingresso in campo di un dirigente della Vis Subiaco e per le conseguenti intemperanze del pubblico. La decisione del giudice sportivo desta qualche perplessità perchè, pur riconoscendo la responsabilità della squadra di casa, decide di non punire affatto la società sublacense e di punire in maniera molto blanda il dirigente responsabile del fatto. Desta inoltre sconcerto la decisione di ripetere la gara, a Subiaco, mercoledì 13/5/2009 alle ore 16:00, ovvero in un orario che impossibiliterà molti dei tesserati del Casal Barriera a partecipare per ovvi motivi scolastici e di lavoro (Subiaco non è propriamente ad un passo da Pietralata.....). Oltre al danno anche la beffa! Un bell'esempio di in-giustizia sportiva, da cui è possibile capire come mai anche il calcio giovanile sia sempre più ostaggio della cultura della violenza e della prevaricazione, con il palese favoreggiamento della FIGC.
VIS SUBIACO - ACES CASAL BARRIERA
Visti gli atti ufficiali, rilevato che:
- al 13' del secondo tempo l'assistente di parte della società VIS SUBIACO Sig. XXXXXXXXXX Claudio entrava indebitamente nel terreno di gioco chiedendo all'arbitro l'espulsione di un calciatore avversario;
- a questo punto alcuni sostenitori inveivano contro i tesserati in campo creando tensione tra i calciatori in campo;
- in seguito a tale accadimenti dopo circa dieci minuti di particolare animosità in campo e sulla tribuna, l'arbitro decretava la fine anticipata della gara, anche in seguito a minacce rivoltegli dai sostenitori.
Letto quanto sopra nel referto arbitrale, corre l'obbligo di far osservare che la decisione di concludere anzitempo un incontro, deve essere presa dell'arbitro solo come "estrema ratio" ed in presenza di serio pericolo per la propria ed altrui incolumità e comunque sempre dopo aver tentato, anche con l'ausilio dei due capitani di riportare l'ordine nel terreno di gioco.
Nel caso in esame, per quanto in atti, non sembra, a questo Giudice, ricorrere le circostanze di cui sopra, tanto che nel referto arbitrale non viene citato alcun nominativo circa i calciatori coinvolti nei disordini nè viene precisato da quali sostenitori siano state rivolte minacce all'arbitro nè in che misura queste abbiano potuto incidere sullo stato psicologico dell'arbitro stesso. Per quanto sopra, pertanto,
visto l'art. 17 del CGS
SI DECIDE
a) di annullare la gara VIS SUBIACO - ACES CASAL BARRIERA ordinandone la ripetizione.
b) di inibire a ricoprire incarichi federali fino al 15.05 .2009 l'assistente di parte della società VIS SUBIACO Sig. XXXXXXXXXX Claudio.
Si dà mandato alla Delegazione Provinciale di Roma per le dovute incombenze;
3 commenti:
Rimango sempre più sconcertato di cio che accade in italia sia per la giustizia sportiva che quella civile!A RIMETTERCI SONO SEMPRE LE SOCIETà PIù PICCOLE CHE FANNO DEGLI SFORZI NON INDIFFERENTI PER POTER CRESCERE UN POCO MA TUTTO POI VIENE VANIFICATO DA UN ARBITRO CHE NON RIESCE A SCRIVERE SU UN REFERTO CIò CHE VERAMENTE ACCADUTO DURANTE E DOPO LA PARTITA. PAZZESCO!
embè fate ricorso,fatevi sentire non accettiamo tutto.
ESATTO
RICORSO
NON CI DOBBIAMO FAR INGINOCCHIARE AD UNA DECISIONE ASSURDA FATTA DALLA FGC NON è GIUSTO PER NOI NON SI PUO ROVINARE UNA STAGIONE PER UNA STUPIDA SENTENZA
FORZA CASAL BARRIERA
MICALE FLAVIO
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